GESTIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e hanno lo scopo di facilitare il debitore – persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) – nel compito di formulare ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti.

L’omologazione dell’accordo o del piano produce effetti esdebitatori, ovvero di liberazione dei debiti, rispetto a tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano.

Chi può accedere al servizio?

Possono accedere alla procedura i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare (RD. n. 267 del 16.03.1942), vale a dire:

  • Gli imprenditori commerciali sotto la soglia dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all’art. 1 L.F.
  • I debitori civili, cioè coloro che non svolgono attività di impresa (ad es. professionisti, associazioni professionali, società tra professionisti)
  • Gli imprenditori non commerciali, cioè gli imprenditori agricoli e gli enti privati diversi dalle società (tanto di capitali – spa, sapa, srl – che di persone – snc, sas – che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ex D.lgs. n. 460/97).
  • I consumatori

La procedura è riservata a coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

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